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lunedì 10 marzo 2014

Contravvenzione per “divieto di sosta”: il Ministero precisa che la multa per tagliando scaduto non esiste!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Contravvenzione per "divieto di sosta": il Ministero precisa che la multa per tagliando scaduto non esiste!

 

In arrivo una valanga di ricorsi per le soste sulle strisce blu: le multe per "grattino scaduto" sono tutte inesistenti: il codice della strada non prevede alcuna multa; il parere del Ministero dei trasporti.

 

Multa sulle strisce blu: se non paghi il ticket (cosiddetto "grattino") sei in contravvenzione; però, se dopo la scadenza dell'orario già pagato non rinnovi il pagamento e lasci così scadere il ticket, i vigili, o gli ausiliari del traffico, non possono elevare alcuna multa. Infatti, secondo un recente parere del Ministero del Ministero dei Trasporti, l'omesso pagamento delle ulteriori somme dovute per aver sforato l'orario non è una violazione delle norme del codice della strada ma un semplice inadempimento contrattuale eventualmente da perseguire in altri modi. La notizia è di quelle che aprono la porta a una valanga di ricorsi.

 

A circa un anno dal parere in proposito già espresso in tal senso dall'avv. Eugenio Gargiulo (leggi il suo articolo: "Parcheggi a pagamento: la multa per grattino scaduto è inesistente") ora anche i media si occupano della vicenda, tant'è vero che sia  il Telegiornale di Rai Uno, sia quello di Canale 5 poche ore fa, ha comunicato il parere del Ministero dei Trasporti che dichiarerebbe tutte inesistenti le multe per grattino scaduto.

 

L'ipotesi di sanzione amministrativa, applicando il codice della strada (Art. 7 co. 15 cod. str.), dovuta per i ritardi, sarebbe dunque illecita, e il giudice di pace, su ricorso dell'automobilista, deve annullare la sanzione.

 

Resta valido l'obbligo, nei luoghi dove la sosta è a tempo limitato, di segnalare l'orario in cui la sosta ha inizio e, dove esiste il dispositivo di controllo della durata, c'è l'obbligo di metterlo in funzione.

 

Il parere del Ministero insomma configura un illecito civile, ma non un illecito amministrativo; è quindi impossibile applicare il codice della strada e le conseguenti sanzioni.

 

Ad oggi le autorità di polizia però non ne vogliono sapere e continuano ad applicare la sanzione che prevede 25 euro di contravvenzione.  Sarà necessario, ancora una volta, che il cittadino ricorra ai giudici affinché ottenga, da parte della Pubblica Amministrazione, il rispetto della legge!

Foggia, 10 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

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